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PRENOTAZIONE ARTICOLO
 TITOLO :         La responsabilità amministrativa degli enti

 AUTORE :       Roberto Maraffa con l'alto patrocinio dell'Università di Cassino

 Casa editrice : Admaiora

L’individuazione del bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, ha generato diversi problemi soprattutto in dottrina.

Tradizionalmente infatti, nonostante da un punto di vista sistematico il delitto di truffa sia stato inserito dal legislatore nel titolo XIII del Libro II del Codice penale intitolato “Delitti contro il patrimonio”, vi era la tendenza ad individuare l’interesse tutelato da tale disposizione normativa in un interesse di natura pubblicistica. In particolare, veniva sottolineato che la truffa, più che il patrimonio, lederebbe un più generale interesse dell’ordinamento alla regolarità nei rapporti giuridici tra privati e al corretto esercizio della libertà del consenso individuale.

Conseguentemente, il bene giuridico protetto veniva individuato «nell'interesse pubblico che non sia intaccata la libertà del consenso, dovendo la buona fede presiedere alla costituzione, al regolamento o allo scioglimento dei rapporti giuridici aventi carattere patrimoniale».
In senso contrario, la dottrina più recente, ha invece affermato che la truffa tutelerebbe esclusivamente il patrimonio e cioè un interesse di natura privatistica e riguardante i diritti soggettivi dei singoli . A conferma di tale impostazione, è stato rilevato che l’entrata in vigore della legge di modifica al sistema penale n. 689/1981, introducendo la perseguibilità a querela del reato di truffa, avrebbe definitivamente sancito la natura privatistica dell’interesse giuridico tutelato .
Il legislatore quindi, subordinando la perseguibilità del reo alla richiesta in tal senso da parte della persona offesa, avrebbe fatto una scelta di campo: l’aver espressamente previsto che non vi è un interesse di natura generale da parte dell’ordinamento a perseguire comportamenti truffaldini in difetto di un esplicita richiesta da parte della persona offesa, costituirebbe infatti un avallo legislativo alla prevalenza della concezione individualistica dell’interesse giuridico tutelato.

Nonostante tali osservazioni, altra dottrina ha, invece, teorizzato la natura plurioffensiva del reato, sostenendo che lo stesso sarebbe posto a presidio non solo del patrimonio individuale ma, altresì, della «tutela della libertà del consenso nei negozi patrimoniali».
Nello stesso senso, è stato sostenuto che la truffa sarebbe «un reato quindi plurioffensivo che ha come oggetto sia la persona umana e sia un bene reale come è il patrimonio» e che tale fattispecie « solo per ragioni di classificazione sistematica è inserita nei reati contro il patrimonio ma assume il ruolo e la dimensione di una fattispecie diretta a perseguire penalmente la lesione della libertà di determinazione della volontà, qualora le circostanze si risolvano in un danno patrimoniale».

In giurisprudenza, il punto non viene quasi mai espressamente affrontato: le poche voci in materia (sempre sollecitate da un raffronto con altre figure di reato) sono comunque nel senso della natura patrimoniale del bene giuridico tutelato dal reato .

Per restare nell’ambito della presente indagine, va sottolineato che i contrasti dottrinari non possono che riproporsi anche in tema di truffa contrattuale, alla quale devono applicarsi gli stessi principi elaborati dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia di individuazione del bene giuridico.

Peraltro va rilevato che tale particolare tipo di truffa si verifica nel momento dell’esercizio dell’autonomia contrattuale dei privati, diritto riconducibile all’art. 41 della Costituzione . In tale quadro, non può non trovare particolare risalto l’esigenza, da più parti sottolineata, di contemperare due contrapposti interessi: quello di non porre eccessivi limiti all’attività patrimoniale dei singoli, ritenuta vantaggiosa per l’intera collettività, e quella di reprimere le condotte antigiuridiche che alterano l’equilibrio contrattuale.

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